giovedì 4 marzo 2010

Stop per la profilazione senza consenso.

Nel 2010 si preannuncia un brusco stop per la profilazione occulta. Sarà impossibile effettuarla perchè il trattamento di questi dati richiede il consenso preventivo ed espresso degli interessati. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento recente che ha vietato questa prassi piuttosto diffusa tra gli operatori commerciali. 

Prima di vedere il contenuto della decisione, formulata nel dicembre 2009 ma pubblicata nelle scorse settimane, va ricordato che la profilazione degli utenti è il primo passo necessario per sviluppare strategie vincenti di marketing. Tramite la rielaborazione di informazioni sui consumatori infatti è possibile inviare messaggi sempre in linea con gli interessi dei destinatari. 

La profilazione degli utenti solitamente si distingue in due categorie: 
• Profilazione esplicita: questa forma di profilazione degli utenti è forse quella più immediata e di semplice realizzazione. In questo caso è l'utente stesso che provvede a fornire i suoi dati anagrafici e a esprimere i suoi interessi specifici verso prodotti, attività o informazioni che desidera ricevere; 
• Profilazione occulta: è una profilazione successiva e che prende a riferimento il modo in cui gli utenti reagiscono di fronte ai messaggi inviati. Si parla a tale riguardo di profilazione comportamentale.

Oggi, dopo il provvedimento del Garante, per creare profili dei clienti in base ai loro gusti e alle loro abitudini o utilizzare i loro dati personali a fini di marketing, le aziende devono chiedere uno specifico consenso. Con la conseguenza che non c'è più spazio per la profilazione effettuata all'insaputa dell'interessato.

Nel caso specifico il Garante ha vietato ad una società che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas in alcune province del Nord Italia, l’ulteriore trattamento dei dati personali della clientela raccolti illecitamente. In seguito all’attività ispettiva avviata dall’Autorità, è emerso infatti che la società sottoponeva alla clientela un modello di richiesta di consenso unico sia per la fornitura del servizio richiesto (consenso peraltro non necessario quando si tratta di obblighi contrattuali), sia in ordine a diversi scopi per i quali i dati venivano raccolti e utilizzati: analisi delle abitudini e scelte di consumo; invio ai clienti di informazioni commerciali; ricerche di mercato (realizzate anche con la collaborazione di terzi attraverso lettere, telefono, e-mail); attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti e servizi.

La normativa sulla privacy stabilisce, invece, che la richiesta di consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei propri dati personali, manifestando un consenso specifico per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare.

L’Autorità ha dunque vietato l’ulteriore trattamento illecito dei dati, ferma restando la loro utilizzabilità per la fornitura dei servizi richiesti. Quindi chi vuole profilare i suoi clienti si ricordi di dichiararlo e di raccogliere un consenso preventivo espresso.